Federazione sportiva svizzera di tiro

La legge federale sulle armi

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Dal 15 agosto 2019 ė in vigore la nuova legge sulle armi. Vi presentiamo le modifiche più importanti e spieghiamo quali fucili/pistole richiedono un permesso.

ECCO LE REGOLE PER LE ARMI UTILIZZATE NELLE MANIFESTAZIONE FST
Armi ad aria compressa, a ripetizione manuale (fucili sport) e a ripetizione d’ordinanza come i moschetti 11 e 31 o fucile 11
L’acquisto di armi ad aria compressa, a ripetizione manuale (fucili sport) e a ripetizione d’ordinanza come i moschetti 11 e 31 o fucile 11 avverrà ancora semplicemente con annuncio in polizia, sempre che le condizioni per l’acquisto siano date (almeno 18 anni, non sotto tutela, nessuna iscrizione nel casellario, nessun’indicazione che la persona possa essere pericolosa per sé stessa o per terzi).
Informazione e promemoria dell’Ufficio federale di polizia fedpol sulle armi soggette a dichiarazione

Armi personali ritirate direttamente dall’esercito (pistola o fucile d’assalto 90 modificato in semiautomatico)
Armi personali d’ordinanza possono venir ritirate dal milite al termine dei propri obblighi alle stesse condizioni come finora – indipendentemente dalla grandezza del magazzino. Serve unicamente un permesso d’acquisto armi. Anche se si cambia una parte essenziale d’arma (come culatta, canna, ecc.) non serve un’autorizzazione eccezionale.
Informazione dell’esercito svizzero sull'acquisizione dell'arma personale
Informazione e promemoria dell’Ufficio federale di polizia fedpol sulle armi soggette ad autorizzazione

Acquisto di fucili d’assalto 90 o 57 modificati in semiautomatico, ma non direttamente dall’esercito (vendita a terzi)
Indipendentemente dalla grandezza del magazzino serve dal 15 agosto 2019 un’autorizzazione eccezionale: i tiratori sportivi possono richiederne una autorizzazione semplificata.
Informazione e promemoria dell’Ufficio federale di polizia fedpol sulle armi vietate

Fucile d’assalto semi automatico di fabbrica PE90
Se l’arma ha un magazzino di al massimo 10 cartucce, basta come finora un permesso d’acquisto d’armi. Se si utilizza il PE90 con un magazzino più grande, serve un’autorizzazione eccezionale: i tiratori sportivi possono richiederne una autorizzazione semplificata. Attenzione: anche il trasporto o la custodia di un PE90 assieme ad un suo magazzino di grande capacità rientra nello stesso ambito. Si consiglia dunque anche per l’acquisto di un PE90 di richiedere un’autorizzazione eccezionale, per evitare discussioni in caso di un magazzino con più di 10 colpi.
Informazione e promemoria dell’Ufficio federale di polizia fedpol sulle armi soggette ad autorizzazione
Informazione e promemoria dell’Ufficio federale di polizia fedpol sulle armi vietate

Fucili d’assalto automatici
Questi possono venir acquistati come finora solo con un’autorizzazione eccezionale cantonale. Nuovo è che il tiro sportivo è un motivo sufficiente per l’acquisto e dunque – teoricamente – giustifica anche l’acquisto di fucili automatici. In questo caso non ci sono però per i tiratori sportivi autorizzazioni semplificate.
Informazione e promemoria dell’Ufficio federale di polizia fedpol sulle armi vietate

Arma in prestito dall’esercito
Il ritiro di armi direttamente dall’esercito come arma personale in prestito – dunque non acquisto – non ha subito cambiamenti. La consegna di armi personali in prestito non fa parte della legge sulle armi.
Informazione dell’esercito svizzero sull'arma personale in prestito

Pistole (armi da pugno)
Fino ad un magazzino di al massimo 20 cartucce, le pistole possono venir acquistate come finora. Se il magazzino ha più di 20 colpi, per i tiratori sportivi è richiesta un’autorizzazione eccezionale semplificata.
Informazione e promemoria dell’Ufficio federale di polizia fedpol sulle armi soggette ad autorizzazione
Informazione e promemoria dell’Ufficio federale di polizia fedpol sulle armi vietate


Modifiche per i detentori d’armi
I detentori di armi che già hanno queste armi proibite, sono toccati poco dalla legge. Chi ha una tale arma, parte di arma o magazzino diventati proibiti il 15 agosto 2019 ha diritto di possederli anche dopo. L’arma deve essere registrata oppure annunciata alla polizia nei prossimi 3 anni; l’ufficio armi emette una conferma con la quale il possessore ha il diritto di acquisire i relativi magazzini (indipendentemente dalla grandezza) senza un’autorizzazione eccezionale. Solo al momento di un acquisto di una nuova arma completa, che fa parte delle armi proibite, serve un’autorizzazione eccezionale. Chi sostituisce parti essenziali d’arma da un armaiolo, non ha bisogno di un’autorizzazione eccezionale per i pezzi di ricambio.
Chi non annuncia la propria arma entro i tre anni, non è punibile, ma l’arma viene sequestrata. In questi casi il detentore ha tre mesi di tempo per fare una richiesta di un’autorizzazione eccezionale oppure per cedere l’arma ad una persona che ne ha diritto. Se non funziona nessuna delle due varianti, l’arma sarà sequestrata in modo definitivo.


Informazioni legali: trasporto di armi e munizioni
Dal 1° gennaio 2020, è entrata in vigore una nuova ordinanza concernente le multe disciplinari. Qui di seguito ci soffermiamo sulle sue conseguenze per le tiratrici e per i tiratori. Innanzitutto, la regolamentazione del trasporto di armi e munizioni non è di per sé cambiata. La novità: chi trasporta la sua arma da fuoco senza separarla dalle munizioni, rischia una multa di 300 franchi.
Contesto per l’applicazione della procedura di multa disciplinare: questa è utilizzata per infrazioni minori. L’esempio più frequente potrebbe essere l’infrazione di parcheggio. Nella procedura semplificata di multa disciplinare, l’ammenda può essere pagata entro 30 giorni presso la polizia, senza ulteriori conseguenze. Con il pagamento della multa, la stessa è considerata accettata e passata in giudicato. Non ci sono ulteriori procedure o registrazioni. 
La questione a sapere come si evitano queste multe, dunque come si trasportano armi e munizioni conformemente alla legge, è dibattuta da molto tempo. La legge sulle armi prescrive che armi da fuoco e munizioni debbano essere trasportate separatamente (Art. 28 cpv 2 Legge federale sulle armi) e che nei caricatori non debbano esserci munizioni (Art. 51 cpv 2 Ordinanza sulle armi). Se ne evince l’obbligo che l’arma debba essere trasportata scarica e con il caricatore vuoto (compresi i caricatori tubolari, per esempio di un fucile a pompa o a caricamento a leva). 

Ricapitolando, ciò significa: 
In nessun caso si possono trasportare armi cariche. Nemmeno si possono riempire i caricatori con munizioni, anche se questi non sono inseriti nell’arma. Il caricatore vuoto sarebbe meglio trasportarlo separato dall’arma. Soddisfatte queste prescrizioni, si possono trasportare insieme, nelle immediate vicinanze, l’arma con le munizioni e i caricatori vuoti. È consentito trasportarli nella stessa borsa o nello stesso portabagagli. Non è richiesta un’ulteriore separazione fisica. Sono semplici dicerie che arma e munizioni debbano essere trasportate in contenitori separati o addirittura in spazi diversi dell’auto (per esempio sedile posteriore e bagagliaio).
La nota informativa in versione PDF

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